"La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: per coloro che desiderano il riposo nella quiete come per coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte"
GUIDO REY
Elezioni
Consiglio direttivo e Collegio dei Revisori dei conti
Club alpino italiano, Sezione di Perugia
Martedì 24 Marzo 2015
Candidati
Per la prima volta nei 139 anni di storia della Sezione i candidati hanno un volto e una breve presentazione che ci auspichiamo possano aiutare in una scelta consapevole e convinta di voto con una partecipazione numerosa. Scarica sotto i due file dei candidati per il Consiglio e per i Revisori dei conti.
Informazioni generali
Quando: martedì 24 Marzo 2015
Luogo: sede Cai Perugia, Via della Gabbia 9, Perugia
Orario: dalle 17.00 alle 22.00 (a seguire lo spoglio delle schede)
Deleghe: ogni socio può avere al massimo una delega (scaricabile dal file sotto)
Modalità: la scheda di voto conterrà già i nominativi dei candidati. Si vota mettendo una croce sui candidati scelti. Si possono esprimere fino a 9 preferenze per il Consiglio e 3 preferenze per i Revisori.
Regolarità iscrizione 2015
Possono votare i soci regolarmente iscritti per il 2015. Chi non avesse ancora rinnovato potrà farlo in sede prima di votare.
Cai Perugia
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI
ORGANI SOCIALI 2015-2018
Hanno votato 225 soci, di cui 74 con delega. Schede annullate:1. I risultati delle preferenze sono riportati sotto e sono scaricabili, unitamente alla scheda e alla foto del candidato, dai link sotto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Pierluigi MESCHINI |
preferenze 183 |
M. Rita ZAPPELLI |
preferenze 146 |
Fabrizio FRANCO |
preferenze 118 |
Carla GRASSELLINI |
preferenze 118 |
Andrea BELLUCCI |
preferenze 103 |
Roberto RIZZO |
preferenze 97 |
Franco CALISTRI |
preferenze 90 |
Margherita GATTI |
preferenze 78 |
Fausto LUZI |
preferenze 67 |
non eletti
Rossana CAPPONI |
preferenze 64 |
Ugo MANFREDINI |
preferenze 57 |
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Roberto BINUCCI |
preferenze 108 |
Giuseppe MARIANI |
preferenze 99 |
Giorgio Pietro FURIN |
preferenze 96 |
non eletti
Rino BERTRAMI |
preferenze 87 |
TRA LAGO E COLLINA
Una giornata nel Parco del Lago Trasimeno
Domenica 26 Aprile 2015
Giornata multidisciplinare aperta a tutte le sezioni Cai Umbria dedicata al parco regionale che il Cai di Perugia ha "adottato" e che contribuisce, in collaborazione con la Regione, a monitorare. Il programma prevede tre appuntamenti:
INFO E PRENOTAZIONI
e-mail posta@caiperugia.it cell. 388.8947087
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Dal 19 al 29 Settembre 2015 TREKKING IN EPIRO (Grecia) La costa Ionica, Monti e Gole del Pindo e le Meteora
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Approvato dall'Assemblea dei soci il 17-3-1993
Art. 1 - È costituita con sede in PERUGIA un'Associazione denominata «Club Alpino Italiano - Sezione di Perugia», e sigla C.A.I. - Sezione di Perugia. Essa ha durata illimitata.
Art. 2 - L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio Regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I.. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I..
Art. 3 - L'Associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei delegati:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.
Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.
Art. 5 - I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilisce l'art. 7 dello Statuto del C.A.I.
Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minorenni, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la podestà. Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento generale del C.A.I. e il Regolamento dell'Associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
Art. 7 - I soci sono tenuti a versare all'Associazione:
a) la quota di ammissione,
b) la quota associativa annuale,
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative,
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno, dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.
Art. 8 - I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'art. 8 dello Statuto e nell'art. 12 del Regolamento generale del C.A.I.
Art. 9 - La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio direttivo o dal Consiglio centrale.
Art. 10 - Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso da parte del Consiglio direttivo.
Art. 11 - Il Consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalla attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma degli artt. 15 e 19 del Regolamento generale del C.A.I.
Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 13 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.
Capo I - ASSEMBLEA
Art. 14 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
- elegge i consiglieri, i revisori dei conti, e gli eventuali delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Regolamento;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei delegati;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.
Art. 15 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.
Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minorenni non hanno diritto di voto.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 17 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, tre scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Art. 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.
- Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.
Art. 19 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio centrale del C.A.I., a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del C.A.I..
Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni.
Il socio può esprimere fino a nove preferenze (il numero da individuare non può essere superiore a quello dei candidati da eleggere).
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti; il Consiglio elegge altresì un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Art. 21 - Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento o nello Statuto e Regolamento generale del C.A.I.. In particolare, esso:
- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.
Art. 22 - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità dei voti, prevale quello del Presidente.
Art. 23 - Al consigliere che, per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.
Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.
Capo III - PRESIDENTE
Art. 24 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, purché li sottoponga alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.
Art. 25 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.
Capo IV - SEGRETARIO E TESORIERE
Art. 26 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.
Art. 27 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.
Capo V - REVISORI DEI CONTI
Art. 28 - Il Consiglio dei revisori dei conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.
Art. 29 - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.
Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio direttivo.
I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 30 - Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
Art. 31 - Le entrate sociali sono costituite:
- dalla quota di ammissione,
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.
Art. 32 - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito.
I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.
Art. 33 - Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.
Art. 34 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. 14 dello Statuto del C.A.I.. È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
Art. 35 - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.
Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
- Il Consiglio direttivo;
- il Comitato di coordinamento del Convegno regionale, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dal vigente Regolamento generale del C.A.I..
Art. 36 - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente Regolamento, o dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma dell'art. 14 del Regolamento generale del C.A.I..
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 - Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento generale del C.A.I..
Art. 38 - Il presente Regolamento con deliberazione del Consiglio direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I..
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